Contratti di lavoro, da oggi sono carta straccia: abolito il lavoro dipendente | Dovrai aprire una p.iva, dovrai campare cosi

sentenza e legge- credit pixabay lagazzettadimassaecararra.it
Novità per i nuovi contratti di lavoro che da oggi sono aboliti: andiamo a vedere cosa cambia per il lavoratore dipendente, tutti i dettagli
Negli anni, il lavoro è cambiato così come sono cambiati i contratti di lavoro che si distinguono fra lavoratore dipendente e autonomo quindi con la partita IVA. Negli anni, infatti, vi sono state delle modifiche che sono state sintetizzate nel corso di una sentenza del Consiglio di Stato n. 3715/2023>: andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e gli approfondimenti che potrebbero fare la differenza.
Con una sentenza pubblicata il 20 maggio 2025, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l’appello presentato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza contro una sentenza del TAR Lazio che aveva annullato una sanzione disciplinare inflitta a un maresciallo capo per l’esercizio di un’attività agricola privata.
La vicenda nasce nel 2018, quando il militare, in servizio presso una compagnia della Guardia di Finanza, era stato sanzionato con quattro giorni di consegna per avere detenuto, sin dal 2008, una partita IVA agricola legata alla coltivazione di ulivi su terreni di sua proprietà.
Ma andiamo a vedere cosa ha detto l’Amministrazione e quali sono state le incongruenze che hanno definito questa sentenza: ecco tutti i dettagli nel prossimo paragrafo.
Sentenza del Consiglio di Stato: ecco cosa ha stabilito
Circa l’episodio sopra citato, secondo l’Amministrazione, tale attività sarebbe risultata incompatibile con lo status di militare in servizio attivo, richiamando una circolare interna del Comando Generale della Guardia di Finanza del 2005 che vietava espressamente anche le attività di coltivatore diretto. Il maresciallo, tuttavia, aveva contestato la sanzione, sostenendo che l’apertura della partita IVA non era finalizzata a fini commerciali, ma unicamente alla produzione di olio per uso familiare, come forma di valorizzazione dei terreni agricoli ereditati.
Il TAR Lazio, con sentenza favorevole, aveva accolto il ricorso del militare, annullando la sanzione. Contro questa decisione è intervenuto il Ministero e il Comando Generale hanno presentato appello al Consiglio di Stato. I giudici di Palazzo Spada hanno dichiarato irricevibile il ricorso per tardività nella notifica, avvenuta oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di primo grado. L’errore risale all’indirizzo PEC del difensore del militare che non è stato considerato sufficiente per giustificare la richiesta di rimessione in termini, poiché l’indirizzo corretto era comunque conoscibile tramite gli appositi registri pubblici.

La decisione del Consiglio di Stato
Proprio riguardo a questo, il Consiglio di Stato ha comunque confermato l’impostazione del TAR: l’attività agricola non professionale svolta dal maresciallo non viola il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego, previsto dalla normativa statale.
La sentenza, infine, sottolinea che vietare indiscriminatamente l’apertura di una partita IVA agricola sarebbe una limitazione irragionevole e non giustificata dalla legge, in contrasto con i principi costituzionali e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Si è concluso, quindi, che l’appello è stato respinto e il Consiglio di Stato ha condannato in solido il MEF e la Guardia di Finanza al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, pari a 4.000 euro oltre accessori.