IMU AL 50% – Il trucco è semplice: una firmetta all’Agenzia delle Entrate e la dimezzi a vita | Tutto regolare al 100%

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IMU al 50% solo con questo trucchetto semplice che cambia le cose: basta la firma ed è fatta, tutti i dettagli e le curiosità
Molto speso nel mondo immobiliare esistono dei cambiamenti di cui nessuno è a conoscenza soprattutto se si tratta di tasse da pagare. Infatti, da qualche mese a questa parte, si è scoperta un nuovo metodo per risparmiare sulla tassa IMU che ti permette di avere una scontistica esagerata e di non averci mai fatto caso. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che lasciano senza parole i nostri lettori.
Quando parliamo di IMU sicuramente facciamo riferimento all’imposta municipale unica che fa riferimento ad un tributo locale che grava a tutti i proprietari di immobili. Questo viene classificata come imposta patrimoniale che grava al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale.
Detto questo, è bene dire che sulla prima casa non viene erogata, ovvero l’immobile che è destinato dimora di fatto e dove è stata assegnata la residenza anagrafica. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto nelle categorie catastali di classe A, tranne A/1, A/8, A/9 come unica unità immobiliare.
Andiamo a vedere, però, come è possibile usufruire dello sconto di cui vi abbiamo parlato a inizio paragrafo: tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.
IMU 2025, ecco lo sconto che tutti stavano aspettando
Quando parliamo di versamento IMU sappiamo che questo deve essere versato dai fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Inoltre, oggi lo sconto potrebbe cambiare le carte in tavola e la base imposibile potrebbe essere ridotta al 50% per queste categorie di immobili.
Tra queste, infatti, spiccano: gli immobili, esclusi quelli “di lusso” a condizione che:
- il contratto sia registrato
- il comodante possieda un solo immobile in Italia
- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

A chi si applica il beneficio
Viene applicato anche nel caso in cui il comodante, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. La riduzione riguarda anche al coniuge del comodatario nel caso di decesso di quest’ultimo e presenza di figli minori.
Viene specificato, però, che per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo IMU, si prevede che per tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate come dice Fisco e tasse.