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Scritto da Redazione
Cronaca
14 Maggio 2024

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Risolvere per sempre l’annosa questione dei “beni estimati”: è l’intento della mozione del consigliere della Lista Ferri, Filippo Mirabella con la quale il consigliere chiede al consiglio comunale di Carrara di formulare una nuova proposta di legge per chiarirne definitivamente la natura pubblica o privata. Ecco il testo della mozione. “Considerando che  6 luglio 2018  era  stata presentata una proposta di legge su iniziativa del Consiglio regionale  della  Toscana  con  l'obiettivo di disciplinare l’attività   estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2016 sulla questione di legittimità  costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della legge della regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave), pronunciata in merito alla definizione della natura giuridica dei “beni estimati”; che le cave degli agri marmiferi  avevano  goduto di un regime giuridico particolare che affondava  le proprie origini negli “Estimi dei Particolari” della duchessa di Massa e principessa di Carrara, Maria Teresa Cybo Malaspina, del 1751; che, in base all'Editto teresiano, la disciplina applicata alle concessioni degli agri marmiferi delle “vicinanze” carraresi e all'escavazione negli agri marmiferi aveva  comportato una speciale tutela ai soggetti privati “possessori” ultraventennali;  che,  la natura dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale dei cosiddetti “beni estimati” che insistevano negli agri marmiferi del comune di Carrara  nell'Editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751, erano stati individuati in quelli  iscritti da oltre vent'anni negli “Estimi  dei  Particolari”. Avendo rilevato che costituzionalisti e giuristi autorevoli, analizzando il complesso degli elementi emersi dal contesto storico giuridico del 1751, avevano affermato come i “diritti” sugli agri marmiferi di Carrara, legittimamente attribuiti ai soggetti iscritti negli estimi da oltre vent'anni, attenessero esclusivamente alla sfera del godimento del bene; che in nessun passaggio dell’Editto  si era disposto  infatti  che   le terre alle “vicinanze”  fossero  espropriate del proprio diritto di dominium directum  in favore dei possessori iscritti nell'estimo; che  ne consegue che è escluso che l'Editto del 1751 abbia costituito un diritto di proprietà perfetta in capo ai possessori dei beni estimati in quanto  le ragioni dell'emanazione dell'Editto affondano in finalità ben specifiche: limitare i contenziosi e assicurare il regolare pagamento delle imposte; che risulta evidente quindi,   che l'intento della duchessa Maria Teresa Malaspina con l'Editto del 1751 , non era  stato quello di attribuire la proprietà piena e perfetta dei fondi concessi ai soggetti iscritti nell'estimo come possessori, ma quello di consolidare il loro godimento ed assicurare il dominio alle “vicinanze”; che infatti,  conservando il dominio sui terreni concessi, le “vicinanze”  lo avevano  poi trasferito  agli enti pubblici che hanno ereditato così la titolarità pubblicistica dei territori in questione; che la stessa modalità con cui si faceva  riferimento ai “Beni Estimati” nell’Editto del 1751 per indicare tali beni,  fa capire che si era  trattato  di eccezioni e non della norma. Avendo considerato che  da queste fondate considerazioni si era determina la natura pubblica dei “beni estimati”  che insistono negli agri marmiferi dei comuni di Massa e Carrara; che la  sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2016 sulla questione di legittimità  costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della legge della regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave), pronunciata in merito alla definizione della natura giuridica dei beni estimati  dei comuni di Massa e Carrara,   affermava  il principio in base al quale la definizione della natura pubblica o privata dei beni spetta all’ ordinamento civile in quanto la potestà  interpretativa autentica spetta a chi è ¨ titolare della funzione legislativa e cioè  la legge dello Stato; tenendo conto che  sicuramente  continueremo il nostro impegno per difendere la proprietà pubblica di un bene comune fondamentale per la nostra collettività come il marmo; che riteniamo pertanto che l’approvazione di una legge nazionale che riconduca i “Beni estimati”  nel patrimonio indisponibile  del comune di Carrara possa essere un modo efficace per risolvere definitivamente la questione; che questo moto di orgoglio possa far  tornare a sollecitare il Governo ed il  Parlamento   cui spetta il compito inderogabile di tradurre in legge la proposta sui beni estimati a beneficio dei cittadini. Il consiglio comunale impegna sindaco e giunta a farsi carico di sollecitare le forze politiche del territorio,  nelle sedi ritenute più opportune,    al fine di  proseguire fino in fondo la battaglia giuridica a livello statale   per affermare il principio per cui i beni estimati di cui all'Editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751, appartengono al patrimonio indisponibile comunale e  di riproporre una nuova proposta di legge in tal senso”.

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